Usucapione

29 aprile 2016

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Il Codice Civile riconosce l’usucapione come uno fra i modi di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà e di altri diritti reali in seguito all’occupazione durevole e costante di un bene, mobile o immobile esso sia. Prerogativa necessaria per l’acquisto della proprietà risulta essere il possesso del bene continuato, ininterrotto, pubblico e pacifico. Con possesso del bene continuato si vuol fare riferimento alla continuità con la quale l’usucapente occupa la proprietà in questione, senza la cessione del potere sul bene riconducibile a eventi naturali, ingerenze da parte di terzi o contingenze esterne – si parla infatti in questo caso di interruzione dell’usucapione (art. 1167 C.C.) -. È quindi indispensabile che la potestà si conservi e persista per tutto il tempo necessario. A tal riguardo forniamo alcune indicazioni circa la durata dell’usucapione:
- 20 anni beni immobili;
- 15 anni fondi rustici con annessi fabbricati ubicati nei comuni montani;
- 10 anni beni mobili o immobili acquistati in buona fede dal non proprietario;
- 5 anni fondi rustici con annessi fabbricati ubicati in comuni montani in forza di un titolo idoneo debitamente trascritto;
- 3 anni beni mobili registrati.
Per possesso pubblico si intende invece la fruizione esercitata alla luce del sole. Infine, altra caratteristica imprescindibile è il godimento non violento del bene, facendo in questo modo riferimento all’eventuale esclusione del fruitore dal possesso del bene nel caso in cui questo avvenga in maniera violenta e leda gli interessi del proprietario.

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