HomeNews e normative IMMOBILI TENUTI A DISPOSIZIONE (NON LOCATI)

Art. 41 D.P.R. 22.12.1986, n. 917- Provv. Ag. Entrate 30.01.2019 - Provv. Ag. Entrate 14.02.2019 - P

01 febbraio 2021

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Art. 41 D.P.R. 22.12.1986, n. 917- Provv. Ag. Entrate 30.01.2019 - Provv. Ag. Entrate 14.02.2019 - Provv. Ag. Entrate 10.04.2019. Se l’immobile, a uso abitativo, è tenuto a disposizione, ossia è posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, si applica l’aumento di 1/3 della rendita catastale rivalutata; tuttavia, se il fabbricato è soggetto a Imu, non sono dovute Irpef e addizionali, mentre se è esente da Imu, concorre alla formazione del reddito complessivo (nel caso l’immobile a uso abitativo non locato, pur assoggettato a Imu, sia situato nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, il reddito dell’immobile concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%).
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